LO STATUTO
STATUTO DELLA FONDAZIONE “IL NOSTRO DOMANI” ONLUS
(come modificato il 9/2/2006)
ART. 1 – COSTITUZIONE
Su iniziativa del Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati (C.P.A.H.), del Comune di Treviso, dell’Associazione Inserimento Lavorativo Sociale A.I.L.S. (la quale, essendosi sciolta con Verbale ricevuto in data 27 marzo 2004, al n. 131.912 di Repertorio Dr. Arrigo Manavello, Notaio in Treviso ha devoluto l’intero suo patrimonio alla Cooperativa “AILS Società Cooperativa Sociale – Onlus”), dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, della Banca di Credito Cooperativo del Sile s.c.r.l., della Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso Credito Cooperativo Soc. Coop. a r.l., della Banca di Credito Cooperativo di Orsago Soc. Coop. a r.l., della Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Marca s.c.r.l., della Banca di Credito Cooperativo di Preganziol e S. Cristina di Quinto Soc. Coop. a r.l., della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c.r.l., della Banca di Credito Cooperativo di Monastier Soc. Coop. a r.l., della Banca di Credito Cooperativo Trevigiano Soc. Coop. a r.l. e della Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza s.c. r.l. è costituita, ai sensi dell’art. 12 C.C. e del D. Lgs. N. 460/97, la Fondazione “Il Nostro Domani Onlus”, con sede in Silea, Via Marchesi 7/D.
ART. 2 – DURATA
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.
In tutti i suoi segni distintivi e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico la Fondazione utilizzerà accanto al nome della fondazione la parola “Onlus”.
ART. 3 – FINALITA’
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito della comunità locale. In particolare gestisce e sostiene servizi di assistenza sociale a favore di persone svantaggiate e promuove iniziative analoghe di associazioni di volontariato e cooperative sociali anche con il reperimento di risorse, da destinare a servizi e strutture residenziali e semiresidenziali alternativi all’Istituzionalizzazione, con particolare riferimento alle persone di cui all’Art. 3) della Legge 104/92.
Gestisce iniziative culturali, formative ed informative riguardanti gli obiettivi e le attività della
Fondazione.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle Statutarie, in quanto integrative delle stesse, così come individuate dal D. Lgs. n. 460/97.
La Fondazione può aderire ad altri organismi, purché si propongano fini analoghi.
L’ambito territoriale della Fondazione è la Regione Veneto.
ART. 4 – PATRIMONIO
Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio, assicurato dai soci fondatori, è costituito dalla dotazione iniziale di Lire 249.950.000 (duecentoquarantanovemilioninovecentocinquantamilalire) (€ 129.088,40) conferita in denaro per Lire 239.315.700 (duecentotrentanovemilionitrecentoquindicimilasettecentolire) (€ 123.596,24) ed in beni mobili per Lire 10.634.300 (diecimilioniseicentotrentaquattromilatrecentolire) (€ 5.492,16).
Alla data di approvazione dello Statuto il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione è, quindi, costituito da denaro per un valore complessivo di Lire 249.950.000 (duecentoquarantanovemilioninovecentocinquantamilalire) (€ 129.088,40).
Per le successive variazioni si farà riferimento all’inventario che sarà comunicato all’autorità tutoria pubblica.
ART. 5 – ENTRATE
Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
A) redditi derivanti dalle risorse finanziarie di cui all’art. 3;
B) contributi, elargizioni e donazioni di beni mobili ed immobili provenienti da terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari.
Le entrate e, comunque, il patrimonio della Fondazione sono investiti per il perseguimento degli scopi statutari, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 460/97.
ART. 6 – AVANZI DI GESTIONE
E’ fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione impiegherà obbligatoriamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.
ART. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro il trenta giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
Il Consiglio deve, inoltre, approvare entro il 31 gennaio di ogni anno il Bilancio preventivo relativo all’anno in corso.
ART. 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Esecutivo;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato di Partecipazione.
Di norma la partecipazione agli organismi della Fondazione sarà gratuita; in ogni caso gli eventuali emolumenti non potranno superare gli importi previsti dall’art. 10, co. 6 lett. c) del D. Lgs. 460/97.
ART. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Al Presidente spetta:
– presiedere il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l’eventuale Comitato di Partecipazione;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e provvedere ai rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
– firmare gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che sono deliberati;
– sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– curare l’osservanza dello Statuto e promuovere la riforma qualora se ne renda necessario;
– adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere data nel termine di 30 giorni.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 8 ad un massimo di 15 componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:
– tre rappresentanti del Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati – CPAH;
– un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti o Associazioni: Comune di Treviso, Cooperativa “Ails Società Cooperativa sociale – Onlus”, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, Amministrazione Provinciale di Treviso;
– un rappresentante fra tutte le Banche di Credito Cooperativo Artigiano della Provincia di Treviso risultanti dall’atto costitutivo.
Gli altri sette membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dagli otto consiglieri sopra indicati su una rosa di nomi proposta dai Soci Fondatori di cui all’1) in proporzione al numero di consiglieri da ciascuno nominati.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato per una durata di 4 (quattro) anni rinnovabili.
All’inizio di ogni mandato il Consiglio di Amministrazione deve verificare il numero dei propri membri che rimane valido per tutto il mandato ai fini del calcolo delle maggioranze nelle votazioni del Consiglio.
In caso di dimissioni, di permanente impedimento o di decesso di un componente, lo stesso sarà sostituito a norma di Statuto per il periodo residuo di mandato.
Art. 11 – COMPITI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
– di nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
– di nominare i membri del Comitato Esecutivo;
– di nominare i restanti membri del CDA come indicato all’art. 10;
– di nominare l’eventuale Comitato di Partecipazione di cui all’art. 15;
– di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
– di deliberare eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Presidente da sottoporre poi al vaglio dell’Autorità Governativa ex art. 12 C.C.;
– di approvare il Regolamento della Fondazione;
– di approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
– di provvedere sugli affari che siano stati sottoposti dal Comitato Esecutivo;
– di approvare i singoli progetti predisposti dal Comitato Esecutivo;
– di proporre lo scioglimento della Fondazione.
Il CDA è competente inoltre su tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento della Fondazione, ivi compresi i necessari provvedimenti regolamentari, che non siano di competenza del Comitato Esecutivo.
ART. 12 – RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente, si riunisce di norma in seduta ordinaria 2 volte l’anno e straordinariamente ogni qual volta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.
Le convocazioni devono essere fatte a mezzo invito scritto diramato con preavviso di 10 (dieci) giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 13 – COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri 4 membri che il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere tra i suoi componenti.
Al Comitato Esecutivo spetta:
– attuare le delibere del Consiglio di Amministrazione;
– curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di funzionamento;
– proporre al Consiglio di Amministrazione il Regolamento attuativo;
– curare la gestione dei programmi di attività della Fondazione.
Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qual volta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Presidente può far partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo altre persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, che esprimeranno parere tecnico non vincolante.
ART. 14 – VERBALI
I Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta.
ART. 15 – COMITATO DI PARTECIPAZIONE
Il Comitato di Partecipazione è un organo consultivo ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.
E’ composto fino a 15 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone distintesi nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione.
I componenti del Comitato sono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso per il rimanente periodo del quadriennio in corso.
ART. 16
Il Comitato di Partecipazione si riunisce almeno una volta all’anno e può essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Comitato stesso.
Il Comitato di Partecipazione:
– formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
– esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Comitato Esecutivo;
– esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
ART. 17 – COLLEGIO REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Esso provvede:
– al riscontro della gestione finanziaria;
– ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
– ad esprimere il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
– ad effettuare verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi contenuto economico-finanziario.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
ART. 18 – ALBO SOCI BENEMERITI
Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei Soci Benemeriti nel quale sono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.
ART. 19 – ESTINZIONE
La Fondazione si estingue, su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all’art. 27 del C.C.:
a) – quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) – per le altre cause di cui all’art. 27 C.C..
La Fondazione impiegherà obbligatoriamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Dopo l’estinzione il residuo del patrimonio sarà devoluto dall’autorità tutoria ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 20 – DISPOSIZIONI APPLICATE
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di legge, regolamenti e Codice Civile e, in quanto applicabili, troveranno applicazione le norme del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
ART. 21 – QUALIFICA ONLUS
La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l’uso dell’acronimo “ONLUS” negli atti dell’Ente sono subordinate all’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.
Studio notaio Paolo Valvo in Treviso
Rep. 312.656
Statuto
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